Legge Regionale N. 19/2002

LEGGE REGIONALE  16 aprile 2002, n. 19

Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria.

(BUR n. 7 del 16 aprile 2002,  supplemento straordinario n. 3) 

 

(Testo coordinato con le modifiche  e le integrazioni di cui alle LL.RR. 22 maggio 2002, n. 23, 26 giugno 2003, n. 8,  2 marzo 2005, n. 8, 24 novembre 2006, n. 14,  11 maggio 2007, n. 9, 21 agosto 2007, n. 21,  28 dicembre 2007 , n. 29, 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19 e 13 luglio 2010, n. 15)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

Oggetto della legge

 

1. La presente legge, in attuazione dei principi di partecipazione e sussidiarietà, e nel quadro dell’ordinamento della Repubblica e dell’Unione Europea, disciplina la pianificazione, la tutela ed il recupero del territorio regionale, nonché l’esercizio delle competenze e delle funzioni amministrative ad esso attinenti.

 

2. La Regione Calabria, pertanto:

 

a) assicura un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale orientato allo sviluppo sostenibile del territorio regionale, da perseguire con un’azione congiunta di tutti i settori interessati, che garantisca l’integrità fisica e culturale del territorio regionale, nonché il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dei connotati di civiltà degli insediamenti urbani, delle connessioni fisiche e immateriali dirette allo sviluppo produttivo e all’esercizio della libertà dei membri della collettività calabrese;

b) promuove un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e storico-culturali anche tramite le linee di pianificazione paesaggistica;

 c) detta norme sull’esercizio delle competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali al fine di promuovere modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione e valorizzazione del suolo, attraverso la rimodulazione delle diverse competenze;

d) favorisce la cooperazione tra la Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane, e valorizza la concertazione tra le forze economiche, sociali, culturali e professionali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione, o la cui attività pubblica o d’interesse pubblico possa essere incidente sull’assetto del territorio;

e) garantisce la semplificazione dei procedimenti amministrativi, assicurando la trasparenza dei processi decisionali e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte che incidono sulla qualità dello sviluppo e sull’uso delle risorse ambientali.

 

3. Ciascuna Amministrazione titolare di poteri di pianificazione territoriale ed urbanistica, contestualmente all’atto che dà avvio ai procedimenti previsti dalla presente Legge, nomina, ai sensi dell’articolo 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, un responsabile dell’intero procedimento affidandogli, altresì, il compito di curare le attività relative alla pubblicità dello stesso e di assicurare a chiunque la conoscenza tempestiva delle decisioni e l’accesso ai relativi supporti conoscitivi e di adottare le forme più idonee per favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati al processo decisionale. 

 

4. La Giunta regionale, al fine di garantire l’omogeneità della documentazione nel territorio regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto individua gli elaborati ed ogni altra documentazione tecnica facente parte degli strumenti di pianificazione territoriale.

 

Art. 2

Partecipazione

 

1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono assicurate:

 

a) la concertazione con le forze economiche e sociali nonché con le categorie tecnico-professionali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;

b) le specifiche forme di pubblicità per la tutela degli interessi coinvolti, anche diffusi;

c) il raccordo tra i soggetti preposti alla gestione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, i soggetti preposti alla salvaguardia dei beni e delle risorse presenti sul territorio, i soggetti titolari della gestione di attività incidenti sul territorio, con particolare riferimento alla mobilità delle persone e delle merci, all’energia, al turismo, al commercio e alle altre attività produttive rilevanti.

 

2. Nell’ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti comunque concernenti la pianificazione, assicurando altresì il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti interessati e l’indicazione delle motivazioni in merito all’accoglimento o meno delle stesse.

 

3. Ogni Comune, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua un apposito luogo della casa comunale, immediatamente accessibile al pubblico ovvero sul prospetto principale della stessa, nel quale sono affisse in modo visibile per trenta giorni continuativi, le comunicazioni degli atti e provvedimenti adottati in merito all’attività edilizia ed urbanistica in corso nel territorio comunale. Nelle predette comunicazioni sono contestualmente indicate le modalità per accedere al testo integrale degli atti e provvedimenti.

 

4. La mancata esposizione delle comunicazioni di cui al comma precedente, delle quali viene tenuto apposito registro accessibile al pubblico presso il responsabile del procedimento, comporta l’inefficacia degli atti, che può essere fatta rilevare da chiunque vi abbia interesse. La corretta tenuta del registro è affidata al responsabile del procedimento anche per le eventuali conseguenze della citata inefficacia.

Art. 3

Principi generali della Pianificazione Territoriale Urbanistica

1. La pianificazione territoriale ed urbanistica si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni. A tal fine le scelte operate sono elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali anche di natura archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto, delle previsioni dell’andamento demografico e migratorio, nonché delle dinamiche della trasformazione economico-sociale, e sono definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti, sia sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo.

 

2. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obbiettivi generali:

 

a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;

b) assicurare che i processi di trasformazione  preservino da alterazioni irreversibili i connotati materiali essenziali del territorio e delle sue singole componenti e ne mantengano i connotati culturali conferiti dalle vicende naturali e storiche;

c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;

d) ridurre e mitigare l’impatto degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali;

e) promuovere la  salvaguardia,  la valorizzazione ed il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche ad eliminare le situazioni di svantaggio territoriale;

f) prevedere l’utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione.

Art. 4

Sussidiarietà

1. Sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla presente legge alla Regione ed alle Province, le quali esercitano esclusivamente le funzioni di pianificazione che implicano scelte di interesse sovracomunale.

Art. 5

I sistemi della Pianificazione Territoriale  Urbanistica

 

1. I sistemi naturalistico - ambientale, insediativo e relazionale della Regione Calabria sono oggetto della pianificazione territoriale e urbanistica:

 

a) il sistema naturalistico ambientale è costituito dall’intero territorio regionale  non interessato dagli insediamenti e/o dalle reti dell’armatura urbana ma con gli stessi interagente nei processi di trasformazione, conservazione e riqualificazione territoriale;

b) il sistema insediativo è costituito dagli insediamenti  urbani periurbani e diffusi, residenziali, industriali/artigianali, agricolo-produttivi e turistici;

c) il sistema relazionale è costituito dalle reti della viabilità stradale e ferroviaria; dalle reti di distribuzione energetica, dalle comunicazioni, dai porti, aeroporti ed interporti, centri di scambio intermodale.

 

2. La definizione dei sistemi di cui al comma precedente è compito prioritario e specifico della Regione che vi provvede attraverso la redazione del Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.), individuando:

 

a) per il sistema naturalistico - ambientale:

-         le unità geomorfologiche e paesaggistiche ambientali;

-         i corridoi di conflittualità ambientale;

-         i corridoi di continuità ambientale;

-         gli areali-civici e collettivi silvo- ambientali;

-         gli areali di valore;

-         gli areali di rischio;

-         gli areali di conflittualità;

-         gli areali di abbandono/degrado;

-         gli areali di frattura della continuità morfologica - ambientale;

 

b) per il sistema insediativo:

-         gli ambiti urbani suddivisi in:

-          suoli urbanizzati;

-          suoli non urbanizzati;

-          suoli riservati all’armatura urbana;

-          gli ambiti periurbani suddivisi in:

-          suoli agricoli abbandonati contigui agli ambiti urbani;

-          suoli agricoli di uso civico e collettivi contigui agli ambiti urbani;

-          sistemi insediativi diffusi extraurbani privi di organicità;

 

c) per il sistema relazionale che in ambito urbano fa parte dei suoli riservati all’armatura urbana:

-         il sistema della viabilità stradale costituito dalle strade statali, regionali provinciali, comunali e/o vicinali;

-         il sistema Ferroviario, costituito dalla rete delle ferrovie statali, regionali e/o in concessione;

-         il sistema dei porti ed aeroporti, interporti centri di scambio intermodale;

-         il sistema delle reti energetiche, costituito da elettrodotti, metanodotti, oleodotti, acquedotti;

-         il sistema delle telecomunicazioni, costituito dalle reti e dai nodi dei sistemi telefonici, informatici e simili.

 

3. I sistemi di cui al comma 1 devono essere considerati anche con riferimento alla loro eventuale continuità relazionale con i territori delle Regioni limitrofe.

Art. 6

Modalità di intervento e di uso

 

1. La pianificazione territoriale ed urbanistica si attua, ai fini della presente legge, attraverso definizioni, valutazioni e previsioni di intervento e di uso del territorio.

 

2.  Le modalità di intervento si articolano in azioni tipologiche cosi definite:

 

a) conservazione: il cui fine è mantenere, ripristinare o restaurare i connotati costitutivi dei sistemi naturalistico ambientali, insediativi e relazionali, ovvero di loro parti o componenti, nonché degli usi compatibili a loro afferenti;

b) trasformazione: il cui fine è l’adeguamento dei sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, ovvero di loro parti o componenti, mediante l’introduzione di nuove soluzioni funzionali e di forma, purché compatibili con i loro connotati costitutivi e di uso;

c) nuovo impianto: il cui fine è la previsione di ampliamenti e/o di nuove parti dei sistemi insediativi e relazionali, eventualmente mutando le condizioni naturali preesistenti, previa verifica di compatibilità e di coerenza.

 

3. Le modalità d’uso si articolano nelle seguenti tipologie:

 

a) insediativa;

b) produttiva;

c)  culturale per la crescita sociale dei singoli e delle comunità;  

d) infrastrutturale, materiale ed immateriale;

e) agricola-forestale;

f) uso misto.

Art. 7

Gli ambiti della Pianificazione territoriale

 

1.  Sono ambiti istituzionali di pianificazione:

 

a) il territorio regionale;

b) il territorio delle Province ;

c) il territorio dei Comuni, dei loro consorzi e delle loro unioni;

d) gli ambiti territoriali e gli specchi d’acqua compresi nei parchi e nelle riserve naturali nazionali e regionali;

e) gli ambiti territoriali compresi nei bacini regionali ed interregionali nonché quelli di pianificazione paesaggistica, come definiti dal QTR ai sensi degli articoli 135, 143 e 146 D.lgs. 42/04;

f) i territori dei consorzi di bonifica.

 

Art. 8

Sistema informativo territoriale e Osservatorio  delle trasformazioni territoriali (S.I.T.O.)

 

1. E’ istituito presso l’Assessorato all’Urbanistica e Governo del Territorio della Regione il Sistema Informativo Territoriale e l’Osservatorio delle trasformazioni territoriali (SITO). In esso confluiscono tutti gli atti di pianificazione, le informazioni cartografiche realizzate degli Enti ed Organismi regionali e  sub-regionali e le risorse a tali scopo destinate.

 

2. Il SITO, costituisce lo strumento conoscitivo di base  per la definizione delle strategie e  degli atti di governo del territorio, ivi  compresa l’allocazione in quest’ultimo delle risorse,  per la verifica dei loro effetti.

 

3. Il SITO: 

 

a) cura la realizzazione della cartografia di base regionale e  delinea  norme e criteri per la formazione della cartografia tematica informatizzata;

b) approfondisce  e diffonde la conoscenza delle risorse e delle trasformazioni del territorio regionale;

c) fornisce ai soggetti competenti per la programmazione economica ed alla  pianificazione territoriale ed urbanistica le informazioni necessarie per la redazione, la verifica e l’adeguamento dei diversi strumenti, comprese le informazioni riguardanti i progetti d’intervento finanziati e/o cofinanziati dall’Unione,  dello Stato e delle altre regioni;

d) registra gli effetti indotti dall’applicazione delle normative e dall’azione di trasformazione del territorio;

e) sviluppa e  coordina i flussi informativi tra gli enti titolari dell’informazione territoriale presenti nella regione(Parole soppresse); i flussi ed i dati suddetti vengono costantemente implementati dalle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni Comunali e dagli altri enti titolari di potestà urbanistica concernenti il rilascio dei permessi di costruire e di altri atti abilitativi rilevanti ai fini del presente articolo; a tal fine il SITO si implementa di un sistema di collegamento costante con gli sportelli unici per l’edilizia istituiti presso le Province ed i Comuni ai sensi dell’articolo 71;

f) predispone criteri, requisiti e metodi di misurazione dell’efficienza e dell’efficacia delle procedure di allocazione delle risorse nel territorio e degli strumenti urbanistici,  nonché delle loro interrelazioni e modalità di attuazione, anche ai fini dell’attività normativa di indirizzo e di coordinamento della Regione e degli enti locali;

g) favorisce la conoscenza dei dati relativi ad esperienze rilevanti realizzate nell’Unione, nella Repubblica e nella Regione riguardanti le metodologie tecniche e i risultati ottenuti nella pianificazione e gestione del territorio;

h) stabilisce  collegamenti con i corrispondenti servizi informativi dell’Unione, della Repubblica e delle altre Regioni;

i) promuove servizi di informazione al cittadino.

 

4. Il SITO realizza, altresì, annualmente:

 

a) il programma regionale delle attività in ordine alle procedure  di allocazione delle risorse, agli strumenti conoscitivi  e di controllo di queste sul piano territoriale con  le connesse rilevazioni cartografiche;

b) la sintesi informativa in ordine alle trasformazioni territoriali regionali e al relativo contesto geo-economico.

 

5. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato all’Urbanistica e Governo del Territorio, sentita la commissione consiliare competente nonché la rappresentanza dell’UPI, dell’ANCI,  dell’UNCEM e della Lega delle Autonomie Locali, predispone ed approva nel termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la delibera di costituzione ed organizzazione del SITO, comprensiva delle dotazioni organiche, strumentali e finanziarie  del sistema stesso.

 

6. Il SITO trasmette ogni anno al Consiglio regionale, in occasione della presentazione della proposta del bilancio regionale di previsione, una dettagliata relazione, da pubblicare sul BUR, sullo stato di avanzamento del processo di pianificazione territoriale e sullo stato di attuazione delle relative previsioni.

 

7. In sede di applicazione delle norme del presente articolo sono fatti salvi i contenuti e gli effetti delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1008 del 4/12/2000 e n. 145 del 26/2/ 2002.


Art. 8 bis

(Politica del paesaggio e istituzione dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio)

 

1. La Regione recepisce la Convenzione Europea firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge n. 14/2006, aderisce alla RECEP (Rete Europea degli Enti territoriali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio) e attua i contenuti della "Carta Calabrese del Paesaggio" sottoscritta il 22 giugno 2006 da Regione, Province, ANCI, Università, Parchi e Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici.

 

2. In attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio e della "Carta Calabrese del Paesaggio", la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e Governo del Territorio, istituisce "l'Osservatorio Regionale per il Paesaggio" con lo scopo di promuovere azioni specifiche per l'affermazione di una politica di (parola soppressa) )salvaguardia e valorizzazione del paesaggio nel rispetto della normativa nazionale vigente.

 

3. Le funzioni esercitate dall'Osservatorio Regionale per il Paesaggio sono le seguenti:

-         coordina l'attività culturale, scientifica e organizzativa in materia di sensibilizzazione, formazione ed educazione, fornendo supporto tecnico e scientifico all'attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia, e promuovendo il raccordo con gli organi di competenza statale ed europea;

-         elabora e gestisce strumenti per la tutela-valorizzazione del Paesaggio su tutto il territorio regionale, anche attraverso la redazione di appositi strumenti di rilevazione finalizzati alla identificazione-caratterizzazione degli ambiti paesaggistici della Calabria;

-         coordina, le attività di manutenzione e aggiornamento della Banca dati appositivamente costruita per la identificazione dei sistemi paesaggistici della Regione;

-         promuove il raccordo tra le azioni della Regione e degli Enti locali per la promozione del territorio partecipando alla definizione degli obiettivi strategici degli Assessorati regionali e della Commissione Consiliare competente direttamente o indirettamente interessati ai temi del Paesaggio.

 

4. In attuazione della Carta Calabrese del paesaggio, l'Assessorato regionale all'urbanistica e governo del territorio elabora il Documento relativo alla "Politica del Paesaggio per la Calabria". Il suddetto documento finalizzato a definire i principi generali, le strategie e gli orientamenti che consentano l'adozione, da parte degli enti competenti, di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e/o progettare il paesaggio in tutto il territorio regionale, dovrà essere elaborato in sintonia con le "Linee Guida della Pianificazione Regionale" e costituirà parte integrante del Quadro Territoriale Regionale. Esso dovrà essere sottoposto al parere vincolante della Commissione consiliare di competenza.”

Art. 9

Nucleo di valutazione urbanistico-territoriale

 

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio istituisce il nucleo di valutazione urbanistico-territoriale della Regione Calabria.

 

2. E’ compito del nucleo:

 

a) monitorare le attività di valutazione di cui al successivo articolo 10;  

b) esprimere alla Giunta regionale pareri in merito  alla definizione del QTR ed i suoi rapporti con il Sistema Informativo Territoriale; parere sulle prescrizioni di carattere territoriale degli atti e documenti della pianificazione settoriale regionale e loro traduzione in termini informatici;

c) predisporre un rapporto annuale sullo stato della pianificazione del territorio regionale da presentarsi alla Giunta regionale che con proprio parere, entro 30 giorni dalla ricezione, lo trasmetterà con propria delibera al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;

d) fornire, su richiesta, ogni forma di assistenza alle strutture del SITO e agli sportelli unici per l’edilizia;

 

3. Del nucleo di valutazione fanno parte:

 

-         l’Assessore regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio che lo presiede;

-         i Dirigenti dei servizi Urbanistica e Governo del Territorio del Dipartimento regionale relativo;

-         il segretario dell’Autorità di bacino;

-         gli Assessori Provinciali  all’uopo delegati dalla Giunta Provinciale;

Amministrazione Trasparente

 

Amministrazione Trasparente

Pubblicazione dei dati ai sensi dell'art.1 comma 32 Legge n.190/2012

Accessibilità



questo sito e' conforme alla legge 4/2004

Statistiche sito

COMUNE DI DECOLLATURA

P. IVA 01207810795

Piazza G. Perri, 5 - 88041 Decollatura (CZ)
Tel 0968 61169 - Fax 0968 61247
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome
HTML 4.01 Valid CSS
Pagina caricata in : 0.223 secondi
Powered by Asmenet Calabria